Superbonus 110% e’ legge

Guida ai nuovi interventi, beneficiari e tetti di spesa dopo la Conversione in Legge

Superbonus 110% è legge: il 16 luglio il Senato ha approvato la conversione in legge del Decreto Rilancio per gli interventi di riqualificazione energetica e sismica degli edifici.
Dall’iter di conversione esce il testo completo e definitivo con tutte le modifiche di Camera e Senato: il Superbonus 110% è anche per le seconde case, per le demolizioni e ricostruzioni, per le associazioni sportive, i collettori solari e le villette a schiera.

Queste sono solo alcune delle novità più importanti introdotte dalla conversione in Legge del decreto, che punta ad allargare il panorama già ampio dei lavori e dei beneficiari. Il testo finale introduce tante novità molto attese ma non estende il periodo di vita del Superbonus, che terminerà il 31 dicembre 2021 con la sola eccezione degli Istituti Autonomi Case Popolari a cui si concedono 6 mesi aggiuntivi.

Rivediamo insieme le caratteristiche del Superbonus 110% e le modifiche appena introdotte. Nel testo dell’articolo sono evidenziate tutte le novità in VERDE.

Beneficiari e validità del Superbonus

La revisione del Decreto apre il superbonus alle seconde case perché ammette la possibilità ad un singolo proprietario di detrarre interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici o su un massimo di due unità.

I beneficiari del Superbonus indicati ai commi 9 e 10 dell’Art.119 diventano quindi:

  • Condomini
  • Persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa per lavori eseguiti sulle parti comuni, per la messa in sicurezza sismica, per l’installazione di colonnine di ricarica e di pannelli fotovoltaici. Nel caso di interventi di miglioramento energetico (commi 1-2-3 del Decreto) eseguiti da persone fisiche su singole unità immobiliari, è possibile ottenere la detrazione per un massimo di due unità immobiliari per richiedente.
  • IACP, Istituti Autonomi Case Popolari.
  • Cooperative abitative
  • Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale.
  • Associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Il Superbonus 110% non è applicabile per gli edifici e le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali

  • A/1: abitazioni di tipo signorile
  • A/8: abitazioni in ville
  • A/9: castelli

Il Superbonus del 110 % si applica alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e si configura come una detrazione IRPEF o IRES calcolata in 5 quote annuali.

Per gli Istituti Autonomi Case Popolari è possibile ottenere il beneficio fiscale anche per le spese documentate nei sei mesi successivi, ovvero dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022.

 

Superbonus: beneficiari dei lavori, cessione del credito e sconto in fattura per il miglioramento energetico e sismico degli edifici

 

 

Interventi principali per il Superbonus energetico

Il comma 1 definisce gli interventi principali: è necessario infatti eseguire almeno uno di questi lavori per ottenere l’incentivo 110%. La conversione in Legge ammette le coperture, i collettori solari, la biomassa e introduce le singole unità immobiliari funzionalmente indipendenti e dotate di ingressi autonomi, come ad esempio le villette a schiera. Gli interventi principali diventano:

  1. Isolamento delle strutture opache verticali, orizzontali e inclinate per almeno il 25% della superficie disperdente dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendente e con accesso autonomo dall’esterno.
  2. Modifiche alle parti comuni degli edifici per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati di tipo:
    1. Caldaia a condensazione con efficienza pari ad almeno la classe A
    2. Pompe di calore (anche ibride o geotermiche), anche abbinata a fotovoltaico
    3. Microcogeneratori
    4. Impiati a collettori solari
    5. Teleriscaldamento*
  3. interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con:
    1. Caldaia a condensazione con efficienza almeno in classe A
    2. Pompe di calore (anche ibride o geotermiche), anche abbinata a fotovoltaico
    3. Microcogeneratori
    4. Impiati a collettori solari
    5. Biomasse*
    6. Teleriscaldamento*

* ammesso unicamente per edifici in comuni montani non interessati dalle procedure di infrazione alle norme Europee nei confronti degli obblighi sulle emissioni di PM10

Un’ulteriore specifica riguarda gli edifici storici vincolati: nel caso in cui la costruzione sia vincolata ai sensi del D.Lgs 42/2012 e risulti impossibile eseguire un intervento principale, il Decreto consente di ottenere il 110% anche con i soli interventi subordinati previsti nell’Ecobonus in Legge di Bilancio.

Il Superbonus 110% si può applicare anche a interventi di demolizione e ricostruzione, per i quali si attuano i lavori compresi negli interventi principali (Art. 19 comma 1) e subordinati (Art.19 comma 2).

Limiti di spesa per i lavori del Superbonus

Cambiano tutti i limiti di spesa per gli interventi principali appena indicati al comma 1: i limiti vengono valutati in funzione del numero di unità immobiliari:

Comma 1 – lettera a) isolamento delle strutture opache

  • 50.000 € per gli edifici unifamiliari o le unità funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo;
  • 40.000 € per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
  • 30.000 € moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che in edifici da oltre 8 unità immobiliari.

Comma 1 – lettera b) Modifiche alle parti comuni degli impianti invernali

  • 20.000 € per le singole unità in edifici fino ad 8 unità immobiliari ;
  • 15.000 € per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici con più di 8 unità immobiliari;

Comma 1 – lettera c) Modifiche agli impianti unifamiliari o in singole unità

  • 30.000 € per le singole unità unifamiliari o funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo.

 

*ammessi unicamente per edifici in comuni montani non interessati dalle procedure di infrazione alle norme Europee nei confronti degli obblighi sulle emissioni di PM10

 

 

Superbonus e interventi di messa in sicurezza sismica

Il comma 4 è dedicato al Sismabonus che passa al 110% per interventi di messa in sicurezza sismica di edifici al di fuori della zona sismica 4. Il limite di spesa è di 96.000 € per unità immobiliare e gli interventi ammessi sono:

  • la mitigazione del rischio sismico, senza il miglioramento della Classe di Rischio Sismico;
  • la riduzione del Rischio Sismico con il passaggio di una Classe di Rischio, valutazione attuabile anche con il metodo semplificato e interventi locali sulle strutture;
  • la riduzione del Rischio Sismico con il passaggio di almeno due Classi di Rischio, valutazione attuabile con il metodo convenzionale;
  • la demolizione e ricostruzione di interi edifici e allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente.

Il credito d’imposta raggiunto con gli interventi del Superbonus può essere ceduto ad imprese assicuratrici con le quali è possibile stipulare contestualmente una polizza che copra il rischio di eventi calamitosi, il costo della polizza in tal caso potrà essere detratto per il 90%.

Sono riconosciute nella stessa aliquota anche le spese per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturalecontinuo a fini antisismici eseguiti congiuntamente ai precedenti.

Fotovoltaico e colonnine di ricarica

I commi 5, 6, 7 e 8 presentano la detrazione al 110% per l’installazione di pannelli fotovoltaici e colonnine di ricarica per veicoli elettrici. In entrambi i casi si tratta di lavori subordinati che devono essere eseguiti insieme ad uno dei principali indicati al comma 1.

Il limite di spesa per l’impianto fotovoltaico è fissato in 2400 € per ogni kW di potenza prodotto con limite massimo a 48 mila euro, non cumulabile con altri sistemi di incentivazione come lo scambio sul posto.
Fotovoltaico e colonnine di ricarica sono incentivate al 110%

Per il Superbonus servono APE pre e APE post intervento

Al comma 3 dell’Art 119 si indica che gli interventi principali e subordinati insieme devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e dotate di accesso autonomo dall’esterno. Questo significa che il calcolo riguarderà quindi l’edificio oppure la singola unità a seconda dei casi.

A dimostrazione del salto di classe devono essere prodotti l’APE pre e l’APE post intervento, nella sua forma di dichiarazione asseverata.

L’asseverazione per il Superbonus

Il tecnico abilitato deve asseverare il rispetto dei requisiti di progetto previsti dai Decreti della Legge 90, dall’allegato B del Decreto Sismabonus 58/2017 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione ai lavori agevolati. L’asseverazione è trasmessa per via telematica ad ENEA ed è rilasciata a fine lavori oppure ad ogni stato di avanzamento lavori. La congruità delle spese può essere asseverata in riferimento ai prezzari regionali o provinciali o ai listini delle camere di commercio, in attesa del prezzario di riferimento che sarà individuato dal Decreto stesso.

Il professionista stipula una polizza di assicurazione della responsabilità civile con massimale non inferiore a 500 mila €, adeguata al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi dei lavori.