ACE – Attestato Certificazione Energetica

ACE - Attestato Certificazione Energetica

L’ACE è un documento sintetico redatto da un professionista qualificato e riconosciuto dalla Regione di appartenenza. Tale documento consente, in modo semplice ed intuitivo, di conoscere le prestazioni energetiche dell’edificio a cui si riferisce. Esso permette all’utente di valutare l’efficienza energetica dell’immobile e al tempo stesso di avere una percezione di quelli che possono essere i costi di gestione connessi al riscaldamento-raffrescamento dell’edificio. Non va mai dimenticato che l’ACE fotografa l’edificio in condizioni standard di funzionamento, pertanto esso restituisce un fabbisogno energetico dell’edificio che non necessariamente corrisponderà al consumo che, come è noto, è influenzato in maniera significativa da condizioni climatiche diverse da quelle medie considerate e dall’uso, da parte degli utenti, degli impianti preposti alla climatizzazione. La principale informazione riportata sull’ACE è il fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento o la climatizzazione invernale, EPH, ovvero l’indicatore che, in base alle caratteristiche costruttive dell’involucro e alle tipologie impiantistiche installate, determina la classe energetica dell’edificio (dalla A+ alla G). Grazie al confronto con una semplice scala graduata dalla A+ (basso fabbisogno) alla G (alto fabbisogno), tutti i cittadini possono immediatamente effettuare dei confronti tra una pluralità di edifici al fine di individuare quello più vantaggioso. Il calcolo che consente di determinare l’EPH di un edificio è basato su una metodologia standardizzata, così da escludere qualsiasi interpretazione soggettiva da parte del tecnico certificatore. L’ACE è idoneo se redatto e asseverato da un Soggetto certificatore e registrato nel Catasto Energetico Edifici Regionale (CEER) ed ha una idoneità massima di 10 anni a partire dalla data di registrazione della pratica nel CEER. Esso decade al termine dei 10 anni di cui sopra oppure, qualora siano intervenute modifiche all’edificio e/o al suo impianto che ne abbiamo modificato la prestazione energetica.

OBBLIGHI NORMATIVI

Gli obblighi normativi in Regione Lombardia (campo di applicazione, soggetti abilitati all’attività, procedura di certificazione, ecc…) aventi ad oggetto la certificazione energetica degli edifici, sono disciplinati dalla DGR VIII/5018 e s.m.i..

Il 15 gennaio 2009 è stata pubblicata la DGR VIII/8745 che integra e modifica la precedente delibera (DGR VIII/5773).

IN QUALI CASI E’ OBBLIGATORIA LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DELL’EDIFICIO:

Punto 9 della DGR VIII/8745

La certificazione energetica degli edifici è obbligatoria per tutte le categorie di edifici, classificati in base alla destinazione d’uso indicata all’articolo 3 del DPR 26 agosto 1993, n. 412, secondo la seguente scadenza temporale, nei seguenti casi:

dal 1° settembre 2007:
edifici di nuova costruzione, interventi di demolizione e ricostruzione in ristrutturazione, ristrutturazioni edilizie superiori al 25 %, recupero dei sottotetti a fini abitativi e ampliamenti volumetrici superiori al 20%;
per tutti gli edifici, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero che avvenga mediante la cessione di tutte le unità immobiliari che lo compongono effettuata con un unico contratto;
a decorrere dal 1° settembre 2007 ed entro il 1° luglio 2010, nel caso di edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui superficie utile superi i 1000 m2;
per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio o degli impianti.

dal 1° gennaio 2008:
contratti Servizio Energia e Servizio Energia “Plus”, nuovi o rinnovati, relativi ad edifici pubblici o privati;
provvedimenti giudiziali portanti trasferimenti immobiliari resi nell’ambito di procedure esecutive individuali e di vendite conseguenti a procedure concorsuali purché le stesse si siano aperte, rispettivamente, con pignoramenti trascritti ovvero con provvedimenti pronunciati a decorrere dal 1° gennaio 2008 e purché le stesse abbiano ad oggetto edifici per i quali ricorrono gli obblighi di allegazione di cui alle fattispecie considerate dal punto 9 della DGR VIII/8745.
dalla data di entrata in vigore della DGR VIII/8745:
contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura comunque come committente un Soggetto pubblico.
dal 1° luglio 2009:
trasferimento a titolo oneroso delle singole unità immobiliari.
dal 1° luglio 2010:
contratti di locazione, di locazione finanziaria e di affitto di azienda comprensivo di immobili, siano essi nuovi o rinnovati, riferiti a una o più unità immobiliari.

IN QUALI CASI NON E’ PREVISTA LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DELL’EDIFICIO:

Punto 3.2 della DGR VIII/8745

Sono escluse dall’applicazione del provvedimento regionale le seguenti categorie di edifici e di impianti:

gli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’articolo 136, comma 1, lettere b) e c) del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio e gli immobili che secondo le norme dello strumento urbanistico devono essere sottoposti a solo restauro e risanamento conservativo nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe un’alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;

i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono mantenuti a temperatura controllata o climatizzati per esigenze del processo produttivo, sono altresì esclusi i fabbricati industriali artigianali e agricoli e relative pertinenze qualora gli ambienti siano mantenuti a temperatura controllata o climatizzati utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 m2;

gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell’edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.

Punto 9 della DGR VIII/8745

(9.5) L’applicazione degli obblighi di dotazione e allegazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso dell’attestato di certificazione energetica è esclusa per tutte le ipotesi di trasferimento a titolo oneroso di quote immobiliari indivise, nonché di autonomo trasferimento del diritto di nuda proprietà o di diritti reali parziali e nei casi di fusione, di scissione societaria e di atti divisionali.
(9.6) L’applicazione degli obblighi di dotazione e di allegazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso dell’attestato di certificazione energetica è esclusa quando l’edificio, o la singola unità immobiliare in caso di autonoma rilevanza di questa, sia privo dell’impianto termico o di uno dei suoi sottosistemi necessari alla climatizzazione invernale o al riscaldamento dell’edificio.