Condono Edilizio
il condono è un provvedimento emanato dall’autorità governativa al fine di dare la possibilità ai cittadini di poter ottenere l’annullamento totale o parziale di una pena o di una sanzione dietro pagamento di una somma di denaro.
La sanatoria edilizia consiste nel rendere un atto illegittimo o un’attività illecita non più contrario alla legge in forza di un provvedimento sanante che nel primo caso rimuove i vizi dell’atto rendendolo valido ed efficace, nel secondo caso elimina il carattere di antigiuridicità dell’attività rendendola legale.
Sanatoria edilizia. In ambito edilizio la sanatoria edilizia presuppone la commissione un’attività materiale illegittima in quanto posta in essere senza le autorizzazioni dell’autorità amministrativa o in difformità rispetto all’autorizzazione rilasciata.
Quando si parla di sanatoria si intende sia l’accertamento di conformità in sanatoria, sia il condono edilizio. Ma tra l’una e l’altra ci sono delle differenze sostanziali.
Infatti, come si diceva sopra, il condono si riferisce ad un provvedimento emanato dall’autorità governativa al fine di dare la possibilità ai cittadini di poter ottenere l’annullamento totale o parziale di una pena o di una sanzione dietro pagamento di una somma di denaro. I cittadini possono decidere liberamente se aderire o meno al provvedimento di condono che tra l’altro deve indicare con precisione quale sono le fattispecie che possono rientrare nel condono. Il condono edilizio è un provvedimento eccezionale che ha una durata limitata nel tempo in quanto si riferisce unicamente ad abusi commessi entro una determinata data al fine di regolarizzare formalmente e sostanzialmente delle opere abusive a prescindere dalla loro conformità alla disciplina urbanistico-edilizia vigente al tempo della costruzione o della presentazione della domanda.
L’accertamento di conformità in sanatoria è invece previsto per quelle opere edilizie che siano conformi alla disciplina urbanistico-edilizia, ma che sono state realizzate abusivamente, ossia senza un titolo edilizio oppure in difformità o con variazioni essenziali rispetto al titolo edilizio rilasciato. Dunque, la funzione dell’accertamento di conformità è quella di regolarizzare quelle opere abusive che presentano solo un’irregolarità formale e non anche sostanziale.
Sanatoria edilizia: sentenza Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale con sentenza n. 416 del 1995 ha affermato la legittimità delle sanatorie edilizie solo nel caso in cui rappresentino una risposta eccezionale volta a soddisfare straordinarie ragioni finanziarie e di recupero della base impositiva.
I soggetti legittimati a richiedere l’accertamento di conformità sono il responsabile dell’abuso e l’attuale proprietario dell’immobile.
Il termine finale per poter presentare l’istanza di sanatoria è diverso a seconda delle opere realizzate:
- in caso di opere effettuate in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, il termine è di 90 giorni dalla notifica del provvedimento con cui il comune ingiunge la demolizione dell’opera;
- nel caso di opere di ristrutturazione edilizia eseguita in totale difformità o in assenza del permesso, il termine è indicato nel provvedimento con cui il comune ingiunge la demolizione dell’opera abusiva;
- nel caso di opere effettuate in parziale difformità dal permesso, il termine è quello indicato con ordinanza del dirigente dell’ufficio.
In ogni caso l’istanza di sanatoria può essere proposta fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative.
Presupposto per la sanatoria è che l’opera abusiva sia conforme sia alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento dell’esecuzione della costruzione sia a quella vigente al momento della presentazione della domanda. Si parla a tal proposito di doppia conformità.
A seguito della presentazione dell’istanza il dirigente dell’ufficio competente è tenuto a pronunciarsi nei successivi 60 giorni, decorsi inutilmente i quali, senza alcuna risposta, la richiesta si intende rifiutata.
Perché sia poi rilasciato il provvedimento sanante è necessario che:
- nel caso di opere soggette a permesso di costruire, sia stato corrisposto il contributo di costruzione in misura doppia a quella dovuta normalmente;
- nel caso di permesso gratuito, sia stato corrisposto una somma di denaro pari al contributo normalmente previsto per il rilascio dei permessi a titolo oneroso;
- nel caso di difformità parziale, sia avvenuto il pagamento di una somma da determinarsi applicando i suesposti criteri alle sole parti difformi.
Per le lottizzazioni abusive non è possibile ottenere la sanatoria.