Il nuovo Ape entra in vigore dal 1° ottobre 2015
Ecco le principali novità sull’Ape 2015 e sulla certificazione energetica degli edifici dopo la riunione della Conferenza Unificata Stato Regioni e prima della pubblicazione del decreto, attesa entro fine giugno.
La Conferenza Unificata Stato Regionidel 18 giugno 2015 ha rappresentato il passo finale rispetto all’esame dello schema di decreto del ministero dello Sviluppo economico per “Linee Guida per la certificazione energetica degli edifici”. Si tratta infatti dell’ultimo step prima della pubblicazione definitiva, attesa per la fine del mese di giugno.
Ecco le principali novità contenute nel nuovo decreto
– Cambia ancora il format dell’APE 2015 nella sua veste grafica ma senza cambiamenti fondamentali negli indici di calcolo previsti all’interno della bozza precedente;
– viene fissata la data del 1° ottobre 2015 per l’entrata in vigore del decreto Linee Guida per la certificazione energetica
– entro 18 mesi dall’entrata in vigore del Decreto, Enea metterà a disposizione le informazioni relative alla determinazione della prestazione media degli edifici esistenti, richiesta sulla prima pagina dell’Ape;
– viene semplificato lo schema di annuncio immobiliare per garantire una maggiore fruibilità agli utenti;
– si impone l’obbligo alle regioni e alle province autonome di definire piani e procedure di controllo di almeno il 2% degli attestati depositati sul territorio in ogni anno solare. Le stesse regioni e le province autonome alimenteranno il Siape, la banca dati nazionale degli edifici, con i dati degli attestati relativi all’ultimo anno in corso entro il 31 marzo di ogni anno. Ai dati contenuti nel Siape potranno accedere anche i cittadini
– Gli eventuali aggiornamenti delle norme tecniche contenute nel Decreto, come le UNI TS 11300, si applicheranno decorsi 90 giorni dalla loro pubblicazione
– L’Art. 4 comma 3 del decreto impone chiaramente l’obbligo a tutti i software commerciali di generare oltre all’Ape il tracciato informatico dei dati di input necessari per il calcolo della prestazione energetica degli edifici.
All’interno dell’ordine del giorno della riunione della Conferenza anche l’entrata in vigore del dm sui requisiti minimi per la nuova relazione tecnica di progetto (ex legge 10). Su questo punto le Regioni hanno chiesto al Governo di posticipare al 1 ottobre anche l’entrata in vigore del dm, requisiti minimi, che sostituisce il DPR 59/09 per la determinazione dei requisiti, il calcolo delle prestazioni energetiche e l’utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici.
Che cosa cambia per i certificatori
L’Ape cambia aspetto e quello prodotto dai vecchi software non sarà più utilizzabile dopo il 1 ottobre 2015. Il decreto attuativo sostituisce quindi le attuali Linee Guida alla certificazione energetica (DM 26/06/2009).
Dopo la modifica da Attestato di certificazione ad Attestato di Prestazione Energetica, la novità più importante riguarda la classe energetica dell’immobile che viene determinata in base all’indice di prestazione energetica globale dell’edificio per tutti i servizi presenti: climatizzazione invernale, acqua calda sanitaria, climatizzazione estiva, ventilazione, illuminazione e trasporto. Questo significa che diventa obbligatorio modellare anche l’impianto di raffrescamento, il classico climatizzatore, perché diventa obbligatoria la UNI TS 11300-3:2010.
L’indice di prestazione viene espresso in energia primaria non rinnovabile e sono comunque introdotti gli indici di prestazione energetica globale dell’edificio sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile.
La scala delle classi di efficienza energetica è totalmente differente: i limiti tra le classi non sono più legati al fattore di forma dell’edificio ma vengono calcolati in funzione dell’indice di prestazione globale dell’edificio di riferimento Epgl (2019/2021), quindi ogni edificio ha la propria scala di classificazione.
L’indice di prestazione viene sempre valutato in kWh/m2 di superficie climatizzata, sia per gli edifici residenziali che per i non residenziali; l’attestato contiene quindi gli indici per la climatizzazione estiva e per l’illuminazione degli ambienti e viene indicata chiaramente l’energia esportata alla rete.
Al termine della certificazione energetica si aggiunge un’apposita sezione dedicata alle opportunità legate all’esecuzione di diagnosi energetiche e interventi di riqualificazione energetica al fine di rendere più concrete le raccomandazioni già dichiarate sul certificato. Per gli edifici senza impianto di riscaldamento e senza impianto di produzione di acqua calda sanitaria si assume un rendimento del sistema di utilizzazione fisso dichiarato ed un generatore a combustibile gassoso con rendimento imposto dal decreto requisiti minimi e non più una generazione di tipo elettrico.
Cosa cambia per i progettisti
Anche per i progettisti viene emanato un apposito decreto che sostituisce il DPR 59/09per la determinazione dei requisiti, il calcolo delle prestazioni energetiche e l’utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici.
Vengono indicati i fattori di conversione in energia primaria rinnovabile e non rinnovabile da utilizzare nel calcolo dei rispettivi indici.
In caso di nuova costruzione e di ristrutturazione importante, i requisiti minimi sono determinati con l’utilizzo dell’edificio di riferimento, in funzione della tipologia edilizia e delle fasce climatiche; questo significa che il nuovo sistema di verifica degli interventi non si basa più su classi ed indici predefiniti, ma su valori di volta in volta definiti in relazione alle caratteristiche dell’edificio che si sta progettando. Sono introdotte nuove verifiche sulla riflettenza solare delle coperture e sull’area solare equivalente estiva, per limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e contenere il surriscaldamento a scala urbana.
Il fabbisogno energetico annuale globale si calcola per singolo servizio energetico, espresso in energia primaria, su base mensile. Con le stesse modalità si determina l’energia rinnovabile prodotta all’interno del confine del sistema, e si opera la compensazione tra i fabbisogni energetici e l’energia rinnovabile prodotta on site, per vettore energetico e fino a copertura totale del corrispondente vettore energetico consumato. In caso di nuova costruzione, il progettista deve evidenziare i risultati della valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l’utilizzo di sistemi alternativi ad alta efficienza tra i quali, i sistemi a fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore.
Vengono definite le tipologie di intervento e diversificati gli schemi per la relazione tecnica per nuova costruzione, ristrutturazione rilevante o interventi di riqualificazione energetica.
Il decreto introduce anche la definizione di edificio ad energia quasi zero (ZEB) nel pieno rispetto della direttiva 2010/31/UE: entro il 31 dicembre 2018 gli edifici pubblici ed in generale dal 1 gennaio 2021 (31 dicembre 2015 in regione Lombardia) tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere edifici ad energia quasi zero. Entro dicembre 2014 infatti verrà adottato il Piano d’azione destinato ad aumentare il numero di edifici ad energia quasi zero.